NCC e Taxi ritengono che per evitare la concorrenza sleale da parte delle strutture alberghiere sia necessario un intervento legislativo con “linee guida certe” che non lascino spazio ad interpretazione.
Pronunce…
Il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti ha chiarito che, ai sensi del Codice della Strada, i titolari delle strutture alberghiere possono immatricolare autovetture ad “uso proprio” per utilizzarle in funzione delle loro attività, e per il trasporto dei propri clienti a patto che ciò avvenga a titolo gratuito.
Il Consiglio di Stato a sua volta si è espresso affermando la possibilità per un’impresa (nel caso specifico un’agenzia viaggi) di immatricolare ad “uso proprio” un’autovettura da destinare al trasporto di propri clienti a patto che ciò avvenga a titolo gratuito (sezione VI, sentenza n. 4898 del 4 agosto 2008).
Con la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata a Federnoleggio (prot. 0099365 del 17/11/2009), è stato chiarito ulteriormente che non si può parlare di “uso di terzi” nel caso di trasporto effettuato nell’interesse di persona diversa dal titolare della carta di circolazione, quando non vi sia un contestuale corrispettivo che costituisca la controprestazione economica per il servizio reso.
Inoltre, viene chiarito che “per le categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica”. Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia.
Il Ministero ritiene inoltre che sia del tutto paragonabile a quanto sopra il trasporto fatto dalle strutture alberghiere “anche oltre il proprio territorio comunale, ancora e solamente da e per le tipologie di mete sopra elencate, allorquando questi si situino fuori dai confini del proprio comune, ma entro una distanza limitata e tale che i costi diretti sostenuti dall’impresa, per assicurare il servizio di trasporto, siano tali da poter essere considerati irrilevanti, e quindi non incidenti sui prezzi praticati per il servizio principale prestato alla clientela”.
Stando a tali pronunce, il servizio di trasporto fornito dalle strutture alberghiere ai propri clienti con le auto di cortesia è legittimo se fornito a titolo assolutamente gratuito e se la distanza percorsa non sia tale da far presumere che ci sia un’incidenza economica.
NCC e Taxi considerano le pronunce del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consiglio di Stato attaccabili su tutti i fronti.
Le pronunce sono da ritenersi imprecise perché non scendono nel dettaglio della quantificazione dell’incidenza economica.
Le due categorie ritengono che offrire un servizio accessorio come il trasporto dei clienti, pur in assenza di un determinato corrispettivo, apportando degli indiscussi vantaggi alla struttura alberghiera che lo offre, è sempre valutabile in termini economici. Nella determinazione delle stesse tariffe dell’hotel si tiene ovviamente conto dell’incidenza economica del servizio di trasporto offerto (come d’altronde avviene per tutti i servizi offerti e inclusi), indipendentemente della fruizione facoltativa dello stesso.
Utilizzare automezzi recanti pubblicità della struttura alberghiera apporta indiscussi vantaggi economici alla struttura ricettiva in termini di pubblicità.
I sopramenzionati servizi, a giudizio dei rappresentati di NCC e Taxi, non rientrano quindi nell’ambito del trasporto di “cortesia” che si configurerebbe esclusivamente se l’albergo lo offrisse come gesto di pura liberalità, senza alcuna natura economica.
Le pronunce sono discutibili anche dal punto di vista legislativo e, in particolare, se si tiene conto della normativa sul trasporto di persone conto terzi.
Anche se Ministero considera le casistiche di trasporto di persone sopra descritte non rientrati nel conto terzi in quanto gratuite, per NCC e Taxi i servizi offerti dagli hotel ne mantengono tutte le caratteristiche pur non rispettando le disposizioni normative in materia. Non rispettano principalmente le norme su:
- Rilascio dell’autorizzazione per il trasporto di persone;
- Requisiti per l’accesso alla professione dei conducenti (es. mancanza di requisiti di onorabilità, idoneità professionale, iscrizione agli albi professionali);
- Controlli quinquennali sul mantenimento dei requisiti la cui mancanza determina la sospensione o revoca dell’autorizzazione;
- Requisiti degli automezzi utilizzati nel trasporto di persone (es. revisione annuale, specifica polizza assicurativa, ecc).
NCC e Taxi ritengono quindi che sia necessario un urgente intervento legislativo che dia linee guida certe tenendo conto di quanto esposto sopra.