GREEN PASS ed ambienti di lavoro.

A decorrere dal 15 Ottobre 2021 il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di coloro che lavorano da casa e per i soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.

Il lavoratore che non esibirà il Green Pass verrà considerato assente dal lavoro e verrà sospeso senza retribuzione dal primo giorno. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatterà dal quinto giorno. Non è previsto il licenziamento.

Per i lavoratori che verranno sorpresi al lavoro senza Green Pass è prevista una sanzione pecuniaria che va da 600 a 1.500 euro ed il controllo dovrà essere effettuato dal datore di lavoro. Per il datore di lavoro che ometterà di controllare  è prevista una sanzione che va da 400 a 1.000 euro.

Il Green Pass si ottiene:

  • Con la doppia dose di vaccino: durata 1 anno dalla seconda somministrazione;
  • Nei primi 6 mesi dopo l’avvenuta guarigione (da 6 a 12 mesi occorre una dose di vaccino / dopo i 12 mesi ne occorrono due);
  • Con Tampone antigenico naso-faringeo: durata 48 ore / Con Tampone molecolare: durata 72 ore.

Il Ministero della Salute ha precisato, a differenza di ciò che era trapelato inizialmente, che non sarà possibile ottenere il Green Pass sulla base dei Test antigenici salivari. Tali test potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel piano di monitoraggio della circolazione di Sars CoV-2 in ambito scolastico, per lo screening dei contatti in bambini anche se la scuola non fa parte del piano di monitoraggio, in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo o in individui fragili con scarsa capacità di collaborazione (anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spetro autistico).

Linee guida per il trasporto di persone

Per contenere la diffusione del Coronavirus, il Ministero della Salute impone di seguire le linee-guida in materia di informazione agli utenti e di modalità organizzative dei trasporti. I termini sono quelli indicati dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’ordinanza del capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 27 Agosto 2021, che costituisce parte integrante della nuova ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021.

Le indicazioni per il contenimento dell’emergenza COVID

Dal 1° settembre 2021 entrano in vigore le nuove normative previste per i trasporti commerciali e non di linea, che rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 e prevedono un limite di capienza massima dei mezzi pari all’80%.

Trasporti commerciali e non di linea

Esclusivamente i soggetti muniti di Green Pass, potranno accedere a:

  • Autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute.

I responsabili del trasporto sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge, effettuando i dovuti controlli tramite app prima dell’accesso agli autobus.

Le nuove disposizioni, parlando nello specifico di “Autobus”, non tengono conto al momento di Taxi e NCC con capienza sino ai 9 posti, per i quali rimane in vigore la normativa regionale e nazionale precedente. Le attuali disposizioni sinteticamente prevedono:

  • Il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
  • Negli automezzi omologati per il trasporto fino a 5 persone, non possono essere trasportati sul sedile posteriore più di 2 passeggeri;
  • Negli automezzi omologati per il trasporto di 6 o più persone, non è consentita la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.

Le suddette limitazioni non si applicano nel caso di persone conviventi, tra i congiunti e tra coloro che hanno rapporti interpersonali stabili.

Nei suddetti casi è sempre richiesta un’autocertificazione.