Linee guida per il trasporto di persone

Per contenere la diffusione del Coronavirus, il Ministero della Salute impone di seguire le linee-guida in materia di informazione agli utenti e di modalità organizzative dei trasporti. I termini sono quelli indicati dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’ordinanza del capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 27 Agosto 2021, che costituisce parte integrante della nuova ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021.

Le indicazioni per il contenimento dell’emergenza COVID

Dal 1° settembre 2021 entrano in vigore le nuove normative previste per i trasporti commerciali e non di linea, che rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 e prevedono un limite di capienza massima dei mezzi pari all’80%.

Trasporti commerciali e non di linea

Esclusivamente i soggetti muniti di Green Pass, potranno accedere a:

  • Autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute.

I responsabili del trasporto sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge, effettuando i dovuti controlli tramite app prima dell’accesso agli autobus.

Le nuove disposizioni, parlando nello specifico di “Autobus”, non tengono conto al momento di Taxi e NCC con capienza sino ai 9 posti, per i quali rimane in vigore la normativa regionale e nazionale precedente. Le attuali disposizioni sinteticamente prevedono:

  • Il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
  • Negli automezzi omologati per il trasporto fino a 5 persone, non possono essere trasportati sul sedile posteriore più di 2 passeggeri;
  • Negli automezzi omologati per il trasporto di 6 o più persone, non è consentita la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.

Le suddette limitazioni non si applicano nel caso di persone conviventi, tra i congiunti e tra coloro che hanno rapporti interpersonali stabili.

Nei suddetti casi è sempre richiesta un’autocertificazione.