Il Trasporto pubblico non di linea è disciplinato dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada che parlano di temi quali: tipologia di veicoli, licenze comunali, servizio di piazza, sanzioni, confisca.
NUOVO CODICE DELLA STRADA
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285)
TITOLO III – Dei veicoli
Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (1)
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. (2)
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi; (3)
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale. (4)
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694 e, se si tratta di autobus, da € 430 a € 1.731. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (5)
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 86 a € 338. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
(1) Si veda l’ art. 244 Regolamento del Codice della Strada.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel presente articolo sono state modificate, da ultimo, dalla tabella A allegata al D.M. 31.12.2020 (G.U. 31.12.2020, n. 323) con decorrenza dal 01.01.2021.
(3) La presente lettera è stata inserita dall’art. 13-bis, D.L. 23.12.2013, n. 145, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione L. 21.02.2014, n. 9 con decorrenza dal 22.02.2014.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 9 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.
(5) Il presente comma è stato prima modificato prima dall’art. 2, D.L. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall’allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003.
(6) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 2, D.L. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall’allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003.
Art. 86. Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi.
1. Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. (1)
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (2)
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 86 a € 338. (2)
(1) Si veda la L. 15.01.1992, n. 21, e il D.M. 19.11.1992.
(2) Comma così modificato dal D.M. 22.12.2010, in G.U. n. 305 del 31.12.2010.
Giurisprudenza
Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 12679 del 2017
In presenza di un contratto d’appalto, secondo il quale il noleggiatore deve rimanere a disposizione dei clienti del committente in giorni ed in orari prestabiliti, nella circostanza in cui i fruitori del servizio sono identificabili, è legittima la sosta in area pubblica e non costituisce illecito amministrativo.
Nel caso specifico la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza che confermava il verbale di contravvenzione nei confronti dei noleggiatori che sostavano su area pubblica nonostante avessero dei contratti d’appalto con il gestore di una discoteca, stipulati al fine di prelevare i clienti che avevano prenotato tale servizio.
(Cass. civ. n. 12679/2017)
Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 23341 del 2009
L’applicazione sulla vettura del noleggiatore di un contrassegno luminoso con la scritta NCC e l’uso di un contachilometri digitale per misurare la distanza chilometrica non costituiscono illecito, a meno che non siano esplicitamente vietati dalla normativa secondaria di riferimento del trasporto pubblico non di linea, alla quale rinvia l’art. 85 comma 4 del Codice della Strada.
(Cass. civ. n. 23341/2009)
TAR Toscana , Sez. I, Sentenza n. 339 del 2022
Così come ai noleggiatori non è consentita l’acquisizione di servizi da clientela indifferenziata attraverso lo stazionamento su suolo pubblico, allo stesso modo ai tassisti sono precluse le modalità di acquisizione degli ordini proprie dei NCC che presuppongo un rapporto fiduciario con una clientela specifica.
La stessa sentenza dispone che è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico dei mezzi ncc durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.
(TAR Toscana n. 339/2022)
Giudice di Pace di Roma, Sez. I, Sentenza n. 35944 del 2022
La mancanza dell’apposizione del contrassegno NCC nel parabrezza dell’automezzo può essere considerata una mera violazione formale dalla quale non può conseguire il fermo amministrativo del veicolo attraverso il ritiro della carta di circolazione. Il legislatore, con il fermo amministrativo previsto dall’art. 85 comma 4 del Codice della Strada, aveva l’intento di punire il fenomeno dell’abusivismo e non le violazioni formali.
(GdPace di RM n. 35944/2022)