Foglio di servizio elettronico NCC: il Ministero rinuncia all’appello

Per gli NCC arriva un passaggio importante nella lunga vicenda del Foglio di Servizio Elettronico. Dopo l’annullamento del decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 da parte del TAR del Lazio e la successiva pronuncia della Corte Costituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formalmente rinunciato all’appello davanti al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR.

La decisione rappresenta un risultato significativo per migliaia di imprese e conducenti che negli ultimi anni hanno contestato l’impianto del Foglio di Servizio così come era stato concepito dal Ministero.

Dal decreto 226 alla sentenza del TAR

Il decreto n. 226/2024 era stato adottato per disciplinare le modalità di compilazione e gestione del Foglio di Servizio Elettronico previsto dalla legge n. 21/1992.

Il provvedimento introduceva un sistema informatico ministeriale attraverso il quale gli NCC avrebbero dovuto registrare e gestire i propri servizi. Tra gli aspetti maggiormente contestati c’erano il vincolo dei 20 minuti tra prenotazione e inizio del servizio in determinate situazioni, il collegamento della partenza con il luogo di arrivo del servizio precedente e l’utilizzo dell’applicazione informatica ministeriale.

Le associazioni di categoria, tra cui la FINCC, avevano contestato soprattutto il fatto che il decreto, secondo la loro impostazione, non si limitasse a definire gli aspetti tecnici del Foglio di Servizio, ma introducesse nuovi vincoli sull’organizzazione e sull’attività economica delle imprese NCC.

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 15273 del 4 agosto 2025, ha annullato il decreto 226/2024 e le relative disposizioni attuative.

La Corte Costituzionale mette fine ai principali vincoli

La Consulta, con la sentenza n. 163/2025, ha successivamente dichiarato illegittime alcune delle principali disposizioni introdotte dal decreto.

In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che lo Stato non poteva introdurre attraverso quel decreto il vincolo dei 20 minuti, alcune limitazioni relative ai contratti con soggetti che svolgono attività di intermediazione e l’obbligo per gli NCC di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale per il Foglio di Servizio.

Sono state inoltre annullate le corrispondenti disposizioni contenute nelle circolari ministeriali del dicembre 2024.

La vicenda, quindi, non riguarda soltanto il sistema informatico, ma il principio secondo cui un decreto ministeriale non può introdurre nuovi vincoli sostanziali all’attività delle imprese oltre quanto previsto dalla legge.

Cosa devono fare ora gli NCC?

Questo è il punto più importante per gli operatori.

L’annullamento del decreto 226/2024 non significa che sia stato cancellato l’obbligo del Foglio di Servizio.

Rimane quindi l’obbligo previsto dalla legge n. 21/1992 e dalla legge n. 12/2019, con i relativi contenuti minimi. È invece venuto meno l’impianto regolamentare introdotto dal decreto 226/2024.

E’ quindi importante che gli NCC continuino a garantire la tracciabilità dei servizi, conservando per 15 giorni la documentazione relativa alle prenotazioni e alle prestazioni effettuate, così da poter dimostrare, in caso di controllo, l’esistenza e le caratteristiche del servizio.

È inoltre importante non confondere il Foglio di Servizio con il RENT, che rappresenta un sistema distinto e disciplinato da una propria normativa.

Si attende un nuovo decreto del Ministero

Nel febbraio 2026 il MIT ha avviato un nuovo confronto con le associazioni di categoria, prospettando la sostituzione integrale del decreto 226/2024 con un nuovo provvedimento.

L’orientamento annunciato dal Ministero sarebbe quello di adottare un sistema basato sulla neutralità tecnologica, consentendo agli NCC di gestire il Foglio di Servizio in formato digitale senza riproporre i vincoli del precedente sistema.

Si tratta però di un orientamento e non di una nuova disciplina già entrata in vigore.

La situazione in Sardegna

Per gli NCC della Sardegna il quadro presenta un ulteriore elemento da considerare.

La Regione Sardegna ha approvato la legge regionale n. 16/2025 con una propria disciplina sul Foglio di Servizio, prevedendo una fase transitoria nella quale gli operatori possono utilizzare un foglio cartaceo o elettronico contenente i dati minimi previsti dalla normativa statale.

Il Governo aveva impugnato la norma regionale davanti alla Corte Costituzionale, ma nel 2026 ha rinunciato al ricorso e la Corte ha dichiarato estinto il giudizio.

Per gli operatori sardi è quindi importante tenere conto anche della disciplina regionale applicabile, oltre a quella nazionale.

Una vittoria importante, ma la partita continua

La rinuncia all’appello da parte del Ministero rappresenta un passaggio importante per il settore NCC, ma la vicenda non può ancora considerarsi definitivamente conclusa.

Il Foglio di Servizio rimane previsto dalla legge e il Ministero dovrà ora definire un nuovo quadro tecnico e operativo, tenendo conto delle indicazioni emerse dalle sentenze.

La sfida sarà trovare un equilibrio tra digitalizzazione, controlli efficaci, tutela dei dati e libertà di organizzazione delle imprese.

Il nuovo Foglio di Servizio dovrà essere uno strumento semplice da utilizzare, senza trasformarsi in un ulteriore sistema autorizzativo o in un insieme di vincoli non previsti dalla legge.

Digitalizzazione sì. Controlli sì. Ma con regole chiare, proporzionate e rispettose del lavoro delle imprese NCC.

Assemblea Ordinaria FINCC

In data 25 marzo 2026 si è svolta l’ Assemblea Ordinaria dei Soci della Federazione Imprese Noleggio.

  • La prima sessione è stata dedicata all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio preventivo 2026;
  • Durante la seconda sessione si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente per il triennio 2026–2029.

Si ringraziano i soci per la loro viva e numerosa partecipazione.

Carburanti alle stelle, il diesel costa più della benzina

Per molti anni il gasolio è stato considerato una scelta più economica rispetto alla benzina, non solo per i consumi più contenuti dei motori diesel, ma anche per un prezzo alla pompa generalmente inferiore. Questa convenienza aveva basi concrete: dal punto di vista industriale, infatti, il gasolio è sempre stato meno costoso da produrre.

Durante la raffinazione del greggio, il diesel si ottiene come prodotto intermedio del processo e richiede meno trasformazioni e lavorazioni più semplici rispetto per es. alla benzina, il che comporta costi di produzione inferiori. Le raffinerie moderne, tramite processi avanzati di lavorazione, sono in grado di orientare la produzione in base alla domanda di mercato. Questo significa che la quantità di diesel o benzina prodotta può essere aumentata artificialmente a seconda delle esigenze del mercato. In Europa, ad esempio, dove storicamente la domanda di diesel è più elevata, le raffinerie tendono a ottimizzare la produzione in quella direzione.

Nonostante i costi di produzione del diesel inferiori, in Italia il prezzo del gasolio ha superato quello della benzina. La ragione principale non sta più nella raffinazione, ma nella fiscalità e nelle dinamiche di mercato. Il prezzo finale dei carburanti, infatti, è composto da tre elementi principali: il prezzo industriale (che include costo della materia prima, raffinazione e trasporto), le accise (imposta fissa sul consumo) e l’IVA (imposta sul valore aggiunto). La componente fiscale, data dalla somma di accise e IVA, è predominante e arriva a pesare oltre il 55-60% del costo totale alla pompa.

L’altissima componente fiscale in Italia è da imputare ai vari Governi che si sono succeduti e, in generale, a tutta la politica: negli anni si è spesso parlato di una possibile riduzione o eliminazione delle accise, ma nella pratica si è assistito a un loro progressivo aumento, con un impatto diretto sul prezzo finale pagato dai consumatori. La componente fiscale in Italia è oggi tra le più elevate in Europa, rendendo i prezzi dei carburanti relativamente stabili anche quando il costo della materia prima diminuisce.

A ciò si aggiunge una domanda strutturalmente molto elevata. Il gasolio non è utilizzato soltanto per le automobili private, ma rappresenta una risorsa fondamentale per il trasporto merci, il trasporto pubblico, l’agricoltura e il riscaldamento. Questa domanda costante e trasversale sostiene il prezzo, contribuendo a mantenerlo alto anche in presenza di costi produttivi inferiori.

Per molto tempo, finché le differenze di prezzo tra benzina e diesel erano contenute e i costi erano sotto una certa soglia, i consumatori hanno assorbito le variazioni di prezzo senza particolari reazioni, e i mercati non hanno subito scossoni rilevanti. Oggi, però, il contesto è profondamente cambiato. L’aumento del costo del greggio, unito all’incremento della pressione fiscale, ha fatto sì che il prezzo dei carburanti incida in modo molto più pesante sul bilancio delle imprese e delle famiglie, contribuendo a rendere il costo della vita sempre più difficile da sostenere.

Le tensioni internazionali degli ultimi mesi hanno aggravato ulteriormente la situazione. Il conflitto in Medio Oriente ha determinato un aumento esponenziale dei prezzi dei carburanti, alimentando incertezza nei mercati energetici. In questo scenario si è inserita anche una componente speculativa: il carburante attualmente venduto alla pompa è spesso stato estratto e raffinato mesi prima dello scoppio del conflitto, eppure i prezzi hanno registrato aumenti immediati e significativi. Questo solleva interrogativi sulla trasparenza dei meccanismi di formazione dei prezzi e sull’efficacia dei controlli.

L’effetto finale è un aumento generalizzato del costo della vita. Il rincaro dei carburanti si riflette su tutta la filiera economica: trasporti più costosi significano prezzi più alti per beni e servizi, con un impatto diretto su consumatori e imprese.

Di fronte a questa situazione, il ruolo del governo diventa centrale. In data odierna è stato annunciato un intervento che prevede un abbattimento di 25 centesimi al litro su benzina e diesel e 12 centesimi al litro sul GPL, anche se limitato a un periodo di tempo circoscritto. Si tratta di una misura che può offrire un sollievo immediato, ma che non risolve il problema alla radice. Per questo, ci si augura che possano essere introdotti interventi strutturali, capaci di rendere più stabile e duratura una riduzione della pressione fiscale sui carburanti, oggi tra le principali cause dei prezzi elevati alla pompa. Si potrebbe prevedere, inoltre, un sistema strutturato di intervento sulle accise, non limitato a misure temporanee, che consenta una loro riduzione automatica in presenza di improvvise variazioni al rialzo dei prezzi dei carburanti dovute a fenomeni speculativi. Parallelamente, risulterebbe fondamentale introdurre un sistema efficiente e rigoroso di monitoraggio e controllo delle dinamiche di mercato, al fine di prevenire e contrastare le speculazioni, garantendo maggiore trasparenza e tutela per i consumatori.

Auto di cortesia degli hotel: tra ospitalità e trasporto professionale, serve chiarezza normativa

Il tema delle cosiddette “auto di cortesia” delle strutture alberghiere impone una riflessione seria e organica a tutela della legalità, della concorrenza leale e della sicurezza dell’utenza. Le categorie del trasporto pubblico non di linea, Taxi e NCC, non contestano il principio dell’accoglienza o dell’ospitalità, ma rivendicano il rispetto di regole chiare e uguali per tutti, così come previste dal Codice della Strada e dalla normativa di settore.

Le pronunce del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consiglio di Stato (Sez. VI, sen-tenza n. 4898/2008) hanno affermato la possibilità, per le strutture alberghiere o per imprese come le agenzie di viaggio, di immatricolare veicoli ad “uso proprio” e di trasportare i propri clienti a titolo gratuito. Tali interpretazioni si fondano sull’assunto che, in assenza di un corrispettivo diretto e specifico per il trasporto, non si configuri un “uso di terzi” ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada.

Tuttavia, questa ricostruzione presenta profili di criticità sotto molteplici aspetti.

In primo luogo, la distinzione tra trasporto “gratuito” e trasporto di “cortesia” non può essere ridotta alla sola assenza di un pagamento separato. La giurisprudenza civile ha chiarito che sussiste un con-tratto di trasporto gratuito quando il vettore agisce nel proprio interesse, anche mediato ma giuridicamente apprezzabile (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855). Nel caso delle strutture alberghiere, il trasferimento dei clienti da e per stazioni, porti o aeroporti costituisce un servizio funzionale all’attività d’impresa: aumenta l’attrattività della struttura, incide sulla competitività dell’offerta e contribuisce alla fidelizzazione della clientela. Non si tratta, quindi, di mera liberalità, ma di una prestazione inserita nella strategia economica dell’impresa.

Anche laddove il prezzo del soggiorno non vari formalmente tra chi usufruisce del servizio e chi non ne usufruisce, è evidente che i costi del trasporto (carburante, manutenzione, personale, assicurazioni) vengono comunque considerati nella determinazione complessiva delle tariffe. L’interesse economico sussiste e, secondo Taxi e NCC, integra quel requisito di “corrispettivo” che l’art. 82 collega alla nozione di uso di terzi. Diversamente opinando, si rischia di creare una zona grigia in cui un servizio sostanzialmente professionale venga sottratto alla disciplina propria del trasporto pubblico non di linea.

In secondo luogo, occorre richiamare il quadro normativo applicabile al trasporto di persone conto terzi. L’uso di terzi comprende espressamente il servizio taxi e il noleggio con conducente (artt. 85 e 86 Codice della Strada), attività per le quali è necessario:

  • il rilascio di una specifica autorizzazione o licenza;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale;
  • l’iscrizione ai relativi albi o ruoli;
  • il rispetto di controlli periodici sul mantenimento dei requisiti;
  • l’utilizzo di veicoli conformi a prescrizioni tecniche e assicurative dedicate (revisioni, polizze specifiche, ecc.).

Taxi e NCC operano nel rispetto di tali obblighi, sostenendo costi significativi per garantire sicurezza, qualità del servizio e tutela dell’utenza. Consentire a soggetti privi di autorizzazione o con autorizzazioni avute per corsie preferenziali senza partecipare ai bandi pubblici, di svolgere un servizio analogo, anche quando formalmente qualificato come “gratuito”, determina una evidente distorsione della concorrenza.

Ulteriore elemento da considerare è il vantaggio economico indiretto derivante dall’utilizzo di veicoli recanti il marchio o la pubblicità della struttura ricettiva. Anche sotto questo profilo, il servizio di trasporto si inserisce in una logica promozionale e commerciale che mal si concilia con la nozione di trasporto di pura cortesia, inteso come gesto occasionale, disinteressato e privo di qualsiasi finalità economica.

Alla luce di tali considerazioni, NCC e Taxi ritengono che il trasporto organizzato dall’albergo a favore dei propri clienti, quando sia sistematico, strutturato e funzionale all’attività d’impresa, presenti tutte le caratteristiche del trasporto professionale in conto terzi e debba quindi essere assoggettato alla medesima disciplina prevista per il servizio taxi o per il noleggio con conducente.

Non si tratta di ostacolare l’innovazione o l’ospitalità, ma di riaffermare un principio di equità: stessi servizi, stesse regole. L’attuale quadro interpretativo, fondato su concetti indeterminati quali “irrilevanza economica” o “distanza limitata”, lascia eccessivo spazio a discrezionalità e applicazioni difformi sul territorio nazionale.

Per questo motivo, le categorie chiedono un urgente intervento legislativo che definisca linee guida certe, parametri oggettivi e criteri uniformi, al fine di evitare abusi, garantire la concorrenza leale e tutelare sia gli operatori regolari sia gli utenti del servizio. Solo attraverso una disciplina chiara e coerente sarà possibile coniugare le esigenze delle strutture ricettive con il rispetto delle norme che regolano il trasporto pubblico non di linea.

A rendere la questione ancora più attuale e delicata è la posizione espressa da Federalberghi, che ha formalmente richiesto un intervento normativo volto a consentire alle strutture ricettive di organizzare in modo strutturato e stabile il trasporto dei propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo, eventualmente mediante autorizzazioni rilasciate al di fuori dei bandi pubblici, pur in assenza della qualifica di operatori del trasporto pubblico non di linea.

Tale richiesta, se accolta, determinerebbe una sostanziale equiparazione tra strutture alberghiere e imprese di Taxi o NCC, ma senza l’assoggettamento delle prime ai medesimi vincoli autorizzatori, professionali e di controllo. In altre parole, si introdurrebbe una nuova figura ibrida che svolge attività di trasporto professionale senza essere riconosciuta né regolata come tale.

Questo scenario preoccupa profondamente le categorie del trasporto pubblico non di linea. Se il servizio viene reso in maniera organizzata, continuativa e dietro corrispettivo, non può più essere qualificato come accessorio o di cortesia, ma assume tutti i connotati di un’attività economica autonoma, soggetta alle regole del mercato e, quindi, alla disciplina pubblicistica prevista per il trasporto di persone conto terzi.

Normativa su Ncc, lo Stato rinuncia al ricorso, l’assessora Barbara Manca: “Una vittoria della Regione a tutela degli operatori e della mobilità dei cittadini”

 

Nel quadro di un dialogo costante e costruttivo tra le istituzioni e le rappresentanze di categoria, si conferma la stretta e proficua collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la FINCC, da sempre impegnate nella tutela degli operatori del noleggio con conducente e nella salvaguardia di un sistema di mobilità efficiente, equo e rispondente alle esigenze dei cittadini.

La FINCC esprime il proprio ringraziamento alla Regione Sardegna e, in particolare, all’Assessora ai Trasporti Barbara Manca, all’On Giuseppe Meloni, all’Avv. Giovanni Dore, alla Giunta Regionale e all’ Avvocatura Regionale per l’attenzione dimostrata verso le problematiche del comparto NCC e per l’azione istituzionale intrapresa a difesa della legittimità operativa delle aziende. Un impegno che ha contribuito in maniera determinante al risultato raggiunto, confermando il ruolo della Regione quale interlocutore attento e sensibile alle istanze del territorio e del mondo del lavoro.

Segue il Comunicato Stampa  preso integralmente dal portale www.regione.sardegna.it

Normativa su Ncc, lo Stato rinuncia al ricorso, l’assessora Barbara Manca: “Una vittoria della Regione a tutela degli operatori e della mobilità dei cittadini”

Cagliari, 5 febbraio 2026 – “La rinuncia dello Stato al ricorso davanti alla Corte Costituzionale rappresenta un risultato importante per la Regione Sardegna, per l’Assessorato dei Trasporti e soprattutto per tutti gli operatori del Noleggio con Conducente che lavorano ogni giorno sull’Isola”. Così l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, commenta la decisione del Consiglio dei Ministri di ritirare il ricorso contro la normativa regionale sul noleggio con conducente (NCC). Impugnazione a cui la Sardegna si era opposta con fermezza attraverso l’Avvocatura regionale.

“Fin dal primo momento – prosegue l’assessora – abbiamo ritenuto ingiustificata l’applicazione automatica anche alla Sardegna di una disciplina pensata per regolare i rapporti tra taxi e NCC nelle grandi città metropolitane della Penisola. Una normativa che non teneva conto delle peculiarità del nostro territorio e della struttura del sistema dei trasporti dell’Isola, dove taxi e NCC convivono da sempre in modo equilibrato e complementare”. Nei mesi scorsi la Giunta regionale aveva approvato un disegno di legge che introduceva l’adeguamento della normativa regionale sul servizio di noleggio con conducente alle disposizioni nazionali in materia di foglio di servizio elettronico, ma lo faceva attraverso un passaggio graduale dal cartaceo al digitale, proprio per evitare interruzioni del servizio o difficoltà operative. Il Consiglio dei Ministri aveva quindi presentato ricorso davanti alla Corte Costituzionale e la Regione Sardegna si era opposta.

In tale occasione l’avvocatura regionale ha depositato un’ampia e articolata documentazione, dimostrando come le misure imposte dal Ministero dei Trasporti non fossero compatibili con il contesto sardo e rischiassero di penalizzare un servizio essenziale per cittadini e imprese.

“Gli NCC – sottolinea Manca – sono parte integrante del sistema di mobilità regionale. Operano nei contesti a domanda debole, garantiscono spostamenti fondamentali per motivi di studio, lavoro e salute e rappresentano un presidio indispensabile soprattutto nelle aree meno servite dal trasporto pubblico tradizionale. Allo stesso tempo svolgono un ruolo strategico per l’accoglienza turistica, in particolare durante l’alta stagione”.

La rinuncia al ricorso da parte dello Stato conferma la correttezza della posizione della Regione Sardegna e rafforza il principio della competenza primaria regionale in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale.

“È una vittoria molto significativa – conclude l’assessora – frutto della collaborazione proficua tra Giunta e Consiglio regionale. Un risultato che dimostra l’importanza di difendere le nostre prerogative statutarie e produrre risultati concreti attraverso lo studio, la reale conoscenza del territorio e la produzione di argomentazioni solide e inequivocabili.

Continueremo a lavorare al fianco degli operatori e nell’interesse primario dell’utenza, per garantire servizi di mobilità efficienti, sostenibili e coerenti con le esigenze della Sardegna”.

 

Convegno Regionale sul Trasporto Pubblico Non di Linea

La Federazione Imprese Noleggio con Conducente (FINCC) ha organizzato il Convegno sul Trasporto Pubblico Non di Linea, che si è svolto presso il Business Centre dell’Aeroporto di Cagliari Elmas.

Durante l’incontro si è discusso della nuova Legge Regionale sul Trasporto Pubblico Non di Linea, delle modifiche all’art. 85 del Codice della Strada e delle recenti sentenze del TAR del Lazio e della Corte Costituzionale relative ai decreti attuativi della Legge n. 12 del 2019.

I lavori si sono tenuti dalle ore 10:00 alle 13:00 e hanno visto la partecipazione dell’Assessora regionale ai Trasporti della Sardegna, Ing. Barbara Manca, che ha illustrato i contenuti della nuova legge regionale, e dell’Avv. Giovanni Dore, che ha approfondito gli aspetti giuridici e tecnici della normativa e ha commentato la recente sentenza n. 163 della Corte Costituzionale. Sono intervenuti, prendendo la parola, anche il Presidente della FINCC Francesco Angius, il Vice Presidente Giovanni Paolo Occhioni e Giacomo Floris.

La FINCC rivolge un sentito ringraziamento alla Polizia Stradale, presente con una propria rappresentanza, la cui partecipazione è di grande importanza.

Il convegno ha rappresentato un’occasione per avviare un dialogo costruttivo sulle prospettive future del settore, con particolare attenzione alle proposte di riordino e modernizzazione del trasporto pubblico non di linea.

La FINCC coglie l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti e, in particolare, l’azienda Follesa Turismo Services S.R.L., il cui importante contributo ha reso possibile l’organizzazione dell’evento.

La Corte Costituzionale: “Vincoli sproporzionati agli NCC. Lo Stato ha invaso le competenze regionali”

Roma, 4 novembre 2025 – Non spetta allo Stato imporre obblighi e divieti eccessivi agli operatori del Noleggio Con Conducente (NCC).
Con la Sentenza n. 163 del 2025, depositata oggi, la Corte Costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale n. 226 del 2024 e le relative circolari attuative, dichiarando che alcune delle disposizioni imposte dal Governo hanno ecceduto le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e hanno invaso quelle regionali relative al trasporto pubblico locale.

Secondo la Consulta, non rientra nei poteri dello Stato disciplinare nel dettaglio l’attività degli NCC con misure che, pur formalmente dirette a garantire una leale concorrenza con i taxi, si rivelano sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.

In particolare, la Corte ha annullato le norme che:

  1. imponevano un intervallo minimo di 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC quando questo non partiva dalla rimessa o dalle aree autorizzate;

  2. vietavano la stipula di contratti di durata con operatori NCC da parte di soggetti che svolgono, anche indirettamente, attività di intermediazione;

  3. obbligavano gli operatori NCC a utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale per il foglio di servizio elettronico.

La Consulta ha giudicato il vincolo dei 20 minuti una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, che mirava a evitare che gli NCC potessero rivolgersi a un’utenza indifferenziata, riservata ai soli taxi. Tale previsione, si legge nella sentenza, ripropone indirettamente obblighi già dichiarati incostituzionali nella precedente Sentenza n. 56 del 2020.

Anche il divieto di stipulare contratti di durata è stato ritenuto eccessivo, poiché limita ingiustificatamente la libertà contrattuale di operatori economici come alberghi, agenzie di viaggio e tour operator, impedendo loro di garantire ai clienti servizi di trasporto certi, tempestivi e a costi concordati.

Infine, l’obbligo di utilizzare un’unica applicazione ministeriale per il foglio di servizio elettronico è stato giudicato non proporzionato al fine di controllo pubblico, in quanto esistono “soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica e del principio di neutralità tecnologica”.

Con questa decisione, la Corte Costituzionale ha confermato che la regolamentazione operativa del servizio NCC rientra nella competenza delle Regioni, e che lo Stato può intervenire solo per fissare principi generali in materia di concorrenza, senza eccedere nel dettaglio.

La sentenza segna un nuovo capitolo nel complesso rapporto tra taxi e NCC, riaffermando il principio di proporzionalità nell’intervento pubblico e il rispetto delle autonomie territoriali.

Veicoli a Guida Autonoma: La Sfida dell’Europa tra Innovazione e Regolamentazione

Negli ultimi anni, i veicoli a guida autonoma (AV – Autonomous Vehicles) sono passati dalla fantascienza alla realtà. Alimentati dai progressi dell’intelligenza artificiale, sensori intelligenti e tecnologie di connettività, questi veicoli fanno presagire una rivoluzione nella mobilità, migliorando la sicurezza stradale, l’efficienza dei trasporti e l’accessibilità. Tuttavia, la diffusione su larga scala dei veicoli a guida autonoma richiede un solido quadro normativo che ne regolamenti l’impiego. In questo contesto, l’Unione Europea si sta muovendo con cautela, cercando di equilibrare progresso tecnologico, tutela dei cittadini e sicurezza giuridica.

La Commissione Europea ha posto la mobilità autonoma tra le priorità della strategia di digitalizzazione. Con il documento “Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente” del 2020, e più recentemente con il Regolamento 2022/1426, Bruxelles ha indicato le linee guida per l’omologazione e l’autorizzazione dei veicoli autonomi sulle strade europee.

Un passaggio chiave è stata la modifica del Regolamento (UE) 2018/858, che stabilisce i requisiti per l’approvazione dei veicoli. Il nuovo assetto normativo apre ufficialmente alla circolazione dei veicoli automatizzati di livello 3 e 4 (secondo la classificazione SAE), purché rispettino determinati standard di sicurezza, interoperabilità e responsabilità.

L’UE richiede che i veicoli a guida autonoma siano in grado di garantire:

  • la gestione sicura del traffico, anche in situazioni complesse o in presenza di ostacoli;
  • la continuità del controllo umano, ovvero la possibilità per il conducente di riprendere il controllo in ogni momento (per i livelli 3);
  • l’integrazione con le infrastrutture stradali intelligenti;
  • il rispetto della privacy, nel trattamento dei dati generati dal veicolo (tema regolato anche dal GDPR).

Per testare i veicoli, gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni provvisorie, ma entro un quadro armonizzato che eviti disparità tra Paesi. L’obiettivo è creare un mercato unico europeo della guida autonoma.

Uno dei punti più dibattuti è la responsabilità civile e penale in caso di incidente. Chi risponde se un’auto senza conducente investe un pedone? Il proprietario? Il produttore del software? Il costruttore dell’auto?

La Commissione Europea ha proposto nel 2022 un aggiornamento della Direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso, per includere anche software e sistemi AI. Inoltre, con la nuova proposta di AI Act, l’UE classifica i sistemi di guida autonoma come “ad alto rischio”, imponendo obblighi stringenti in materia di trasparenza, auditabilità e robustezza tecnica.

Dal punto di vista etico, si discute anche di algoritmi decisionali: come dovrebbero comportarsi in caso di dilemmi morali? Ad esempio, nel famoso “dilemma del carrello”, un’auto deve scegliere se proteggere il passeggero o evitare un pedone.

L’adozione dei veicoli autonomi in Europa è ancora in una fase iniziale, ma in costante evoluzione. Alcuni Paesi, come la Germania e la Francia, hanno già introdotto normative nazionali avanzate, sperimentando la guida autonoma su tratti selezionati di autostrade.

Le sfide principali restano l’armonizzazione legislativa tra Stati membri, l’accettazione sociale dei veicoli senza conducente, la cybersicurezza dei sistemi di bordo, la coesistenza con veicoli tradizionali e pedoni in ambienti urbani complessi.

Tuttavia, i potenziali benefici sono enormi: riduzione degli incidenti (oltre il 90% sono causati da errore umano), miglioramento della mobilità per anziani e disabili, ottimizzazione dei flussi di traffico e abbattimento delle emissioni.

L’Europa sta tracciando una strada ambiziosa verso il futuro della mobilità, puntando a una guida autonoma che sia sicura, etica e conforme ai diritti fondamentali. Se riuscirà a bilanciare innovazione e regolamentazione, potrà diventare leader globale in questo settore. Ma il viaggio è solo all’inizio, e richiederà collaborazione tra istituzioni, industrie e cittadini per trasformare la promessa della guida autonoma in una realtà quotidiana.