Nuovo STOP del Tar ai decreti Salvini
Il Tar del Lazio è intervenuto nuovamente per sospendere alcune delle disposizioni introdotte dal Ministero dei Trasporti lo scorso anno riguardanti i servizi di Noleggio Con Conducente (NCC). Nell’ordinanza, pubblicata il 27 gennaio, i giudici hanno condannato i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno al pagamento di 2.000 euro di spese legali a favore di diverse associazioni del settore NCC tra cui la Federazione Imprese Noleggio Con Conducente (FINCC). L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 4 giugno 2025.
La STOP arriva con una nuova pronuncia del Tar Lazio, che ha deciso di intervenire ulteriormente sul decreto interministeriale n. 226/2024, ritenuto troppo restrittivo. L’ordinanza 241/2025, depositata il 16 gennaio 2025, si aggiunge alla sospensione già disposta a dicembre 2024 per la parte del decreto che imponeva la pausa di 20 minuti tra un servizio e l’altro. I giudici amministrativi hanno deciso di sospendere l’intero provvedimento, concentrandosi in particolare sulle modalità di iscrizione al foglio di servizio elettronico (Fdse) e sul collegamento obbligatorio tra i servizi di NCC e altre disposizioni, comprese quelle contenute nella circolare applicativa, fissando la discussione nel merito al 4 giugno 2025.
Secondo il Tar, alcuni vincoli e limitazioni introdotti dal decreto non sono “ragionevoli e proporzionati” rispetto agli obiettivi di contrastare l’abusivismo e migliorare la tracciabilità dei servizi NCC. Tra le principali criticità, il decreto stabilisce che gli operatori NCC non possano stipulare contratti di trasporto con committenti che esercitano attività di intermediazione tra domanda e offerta di servizi di Noleggio Con Conducente, come agenzie di viaggio, alberghi, tour operator e piattaforme di intermediazione online. I giudici hanno ritenuto che questa previsione limitasse “ingiustificatamente l’autonomia negoziale degli operatori Ncc”, impedendo loro di ricevere prenotazioni tramite canali tecnologici rilevanti e comprimendo la loro capacità di competere sul mercato. Tale restrizione, secondo il Tar, potrebbe inoltre danneggiare gli utenti finali qualora l’offerta di altri servizi risultasse insufficiente. I giudici hanno ribadito che il legislatore non ha posto divieti in tal senso, e che gli operatori NCC possono legittimamente ricevere prenotazioni tramite strumenti tecnologici, inclusi quelli utilizzati dalle piattaforme che offrono servizi di trasporto, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 56/2020.
Una delle disposizioni più criticate è quella che imponeva agli NCC di rispettare una pausa obbligatoria di 20 minuti tra una corsa e l’altra. Il Tar ha ritenuto che tale vincolo “compromette la libertà d’impresa degli operatori”, che, secondo la sentenza, non dovrebbe essere limitata in modo così severo, soprattutto alla luce di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 56/2020, che aveva bocciato l’obbligo di rientrare in rimessa alla fine di ogni servizio.
Bocciata anche la previsione secondo cui la partenza per un servizio NCC deve coincidere con l’arrivo del servizio precedente, connessa all’obbligo di pausa di 20 minuti tra i vari servizi. I giudici hanno ritenuto che imporre un collegamento tra i servizi di NCC erogati dallo stesso operatore “si risolve nella surrettizia e indebita reintroduzione dell’obbligo di rientrare in rimessa al termine di ogni servizio”, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 56/2020. Contrariamente a quanto previsto nel decreto, la legge non vieta agli operatori di NCC di effettuare un servizio susseguente a uno precedentemente reso senza rientrare in rimessa, qualora prima dell’effettivo rientro ricevano una prenotazione tramite strumenti tecnologici. In questo caso, le esigenze di contrasto all’abusivismo sottese all’introduzione del foglio di servizio elettronico possono essere comunque rispettate.
Questa decisione, insieme alle precedenti sospensioni, segna un altro passo indietro per i decreti Salvini, che avevano suscitato preoccupazioni tra gli operatori NCC per l’eccessiva regolamentazione e burocratizzazione imposta. Per il Ministro Matteo Salvini, si tratta dell’ennesimo giudizio negativo riguardo alla riforma del settore. La discussione del merito e l’esito finale del contenzioso saranno definiti nella prossima udienza pubblica del 4 giugno 2025.
Contro le disposizioni dei decreti Salvini sono stati presentati dieci ricorsi, con il Tar del Lazio che, in ogni occasione, si è schierato a favore dei ricorrenti, evidenziando le numerose e gravi criticità del nuovo impianto normativo.
Si resta perplessi di fronte alla dichiarazione del Ministero che afferma: “Il Ministero continuerà l’interlocuzione e il confronto con le categorie, ribadendo l’impegno a combattere l’abusivismo di settore e a garantire livelli di servizio di qualità ai cittadini”, quando è evidente che le disposizioni finora introdotte con i decreti, che peggiorano la Legge 12/2019, non sono affatto misure efficaci contro l’abusivismo. Gli incontri organizzati fino ad ora sono stati unilaterali, poiché il Ministero ha ignorato le obiezioni degli NCC, senza nemmeno riuscire a rispondere alle domande tecniche delle associazioni riguardo alle numerose problematiche operative.
Il TAR del Lazio mette in discussione i decreti Salvini: una svolta per i diritti fondamentali degli NCC
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio si è espresso, tramite due ordinanze, sui ricorsi presentati dagli NCC contro i decreti attuativi della legge 12/2019.
L’ordinanza n. 241/2025 riguarda il ricorso proposto dall’Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile (AIMS) e da Antonio Toti, rappresentante della C.RO.NO. Service Soc. Coop., contro il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 226 del 16 ottobre 2024, che stabilisce le modalità per la gestione del foglio di servizio elettronico nel servizio di Noleggio Con Conducente (NCC). I ricorrenti hanno contestato diverse disposizioni del decreto, chiedendo la sospensione cautelare del provvedimento.
Il TAR ha ritenuto che il ricorso presentasse motivi validi, in particolare per quanto riguarda alcune disposizioni che limitano in modo eccessivo la libertà di azione degli operatori NCC, senza una giustificazione adeguata. In particolare, il Tribunale ha messo in dubbio alcune restrizioni introdotte dal decreto, come la limitazione alla stipulazione di contratti con intermediari, l’imposizione di un tempo minimo di venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio, e la necessità di una coincidenza tra partenza e arrivo dei servizi consecutivi, che sembrano non essere conformi alla normativa primaria.
Il Tribunale ha anche sollevato dubbi sulla previsione che limita l’uso delle credenziali di accesso a un unico dispositivo, ritenendo che tale restrizione possa ostacolare l’attività degli operatori e creare disagi in caso di malfunzionamento del dispositivo.
D’altra parte, il TAR ha respinto la richiesta di sospensione riguardo a questioni relative alla protezione dei dati personali, poiché i ricorrenti non avevano legittimazione diretta per sollevare tale questione. Analogamente, sono state respinte le contestazioni sulla presunta violazione di norme dell’Unione Europea, in quanto il tema riguarda un ambito nazionale.
Il Tribunale ha deciso di sospendere l’efficacia di alcune disposizioni del decreto impugnato, in attesa della trattazione di merito, fissata per il 4 giugno 2025. Inoltre, ha imposto alle Amministrazioni resistenti, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, di pagare le spese legali, pari a 2.000 euro, in favore dei ricorrenti.
L’ordinanza n. 253/2025 riguarda il ricorso presentato da numerose associazioni e imprese operanti nel settore del Noleggio Con Conducente (NCC) contro il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in concerto con il Ministero dell’Interno, che stabilisce le modalità per la gestione del “foglio di servizio elettronico”. Il ricorso si concentra sulla presunta illegittimità di alcune disposizioni del decreto interministeriale n. 226/2024, che introduce restrizioni operative per gli operatori NCC. Le associazioni ricorrenti contestano in particolare alcune limitazioni che, a loro avviso, non sono giustificate da esigenze tecniche e risultano dannose per la libertà d’impresa.
Il TAR ha accolto la richiesta di sospensione cautelare, ritenendo che le disposizioni impugnate potrebbero violare la normativa di riferimento, in particolare la legge 15 gennaio 1992, n. 21, che regola il settore NCC. Il decreto impugnato stabilisce alcuni vincoli che sembrano andare oltre la semplice regolazione delle modalità di compilazione del foglio di servizio elettronico, interferendo con l’organizzazione dell’attività di NCC.
In particolare, vengono contestate la previsione dell’articolo 4, comma 3, lett. a), che impone la registrazione della prenotazione come bozza di servizio 20 minuti prima dell’inizio del servizio, limitando la libertà degli operatori NCC di erogare il servizio in tempi più rapidi. Inoltre, viene criticata la disposizione dell’articolo 4, comma 3, lett. b), che obbliga la coincidenza della partenza di un nuovo servizio con l’arrivo del precedente, creando di fatto un vincolo che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nel 2020. Viene contestato anche l’articolo 5, comma 3, che vieta di generare contemporaneamente più fogli di servizio, riducendo la flessibilità operativa degli NCC. Infine, viene sollevata una preoccupazione riguardo all’articolo 3, comma 3, che limita l’attivazione delle credenziali di accesso al sistema elettronico a un solo dispositivo, il che potrebbe compromettere l’operatività degli NCC in caso di malfunzionamento.
Il Tribunale ha ritenuto che tali disposizioni, pur perseguendo obiettivi come il contrasto all’abusivismo, non siano proporzionate e potrebbero arrecare danni concreti agli operatori NCC, in particolare per quanto riguarda la concorrenza nel settore. Per questo motivo, ha deciso di sospendere l’efficacia delle disposizioni contestate, fissando l’udienza di merito per il 4 giugno 2025.
In sintesi, il TAR ha sospeso l’efficacia delle norme impugnate, ritenendo che, almeno in questa fase cautelare, le restrizioni contenute nel decreto ministeriale potrebbero risultare non giustificate e sproporzionate rispetto agli obiettivi di legge.