Il TAR del Lazio mette in discussione i decreti Salvini: una svolta per i diritti fondamentali degli NCC

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio si è espresso, tramite due ordinanze, sui ricorsi presentati dagli NCC contro i decreti attuativi della legge 12/2019.

L’ordinanza n. 241/2025 riguarda il ricorso proposto dall’Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile (AIMS) e da Antonio Toti, rappresentante della C.RO.NO. Service Soc. Coop., contro il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 226 del 16 ottobre 2024, che stabilisce le modalità per la gestione del foglio di servizio elettronico nel servizio di Noleggio Con Conducente (NCC). I ricorrenti hanno contestato diverse disposizioni del decreto, chiedendo la sospensione cautelare del provvedimento.
Il TAR ha ritenuto che il ricorso presentasse motivi validi, in particolare per quanto riguarda alcune disposizioni che limitano in modo eccessivo la libertà di azione degli operatori NCC, senza una giustificazione adeguata. In particolare, il Tribunale ha messo in dubbio alcune restrizioni introdotte dal decreto, come la limitazione alla stipulazione di contratti con intermediari, l’imposizione di un tempo minimo di venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio, e la necessità di una coincidenza tra partenza e arrivo dei servizi consecutivi, che sembrano non essere conformi alla normativa primaria.
Il Tribunale ha anche sollevato dubbi sulla previsione che limita l’uso delle credenziali di accesso a un unico dispositivo, ritenendo che tale restrizione possa ostacolare l’attività degli operatori e creare disagi in caso di malfunzionamento del dispositivo.
D’altra parte, il TAR ha respinto la richiesta di sospensione riguardo a questioni relative alla protezione dei dati personali, poiché i ricorrenti non avevano legittimazione diretta per sollevare tale questione. Analogamente, sono state respinte le contestazioni sulla presunta violazione di norme dell’Unione Europea, in quanto il tema riguarda un ambito nazionale.
Il Tribunale ha deciso di sospendere l’efficacia di alcune disposizioni del decreto impugnato, in attesa della trattazione di merito, fissata per il 4 giugno 2025. Inoltre, ha imposto alle Amministrazioni resistenti, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, di pagare le spese legali, pari a 2.000 euro, in favore dei ricorrenti.

L’ordinanza n. 253/2025 riguarda il ricorso presentato da numerose associazioni e imprese operanti nel settore del Noleggio Con Conducente (NCC) contro il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in concerto con il Ministero dell’Interno, che stabilisce le modalità per la gestione del “foglio di servizio elettronico”. Il ricorso si concentra sulla presunta illegittimità di alcune disposizioni del decreto interministeriale n. 226/2024, che introduce restrizioni operative per gli operatori NCC. Le associazioni ricorrenti contestano in particolare alcune limitazioni che, a loro avviso, non sono giustificate da esigenze tecniche e risultano dannose per la libertà d’impresa.
Il TAR ha accolto la richiesta di sospensione cautelare, ritenendo che le disposizioni impugnate potrebbero violare la normativa di riferimento, in particolare la legge 15 gennaio 1992, n. 21, che regola il settore NCC. Il decreto impugnato stabilisce alcuni vincoli che sembrano andare oltre la semplice regolazione delle modalità di compilazione del foglio di servizio elettronico, interferendo con l’organizzazione dell’attività di NCC.
In particolare, vengono contestate la previsione dell’articolo 4, comma 3, lett. a), che impone la registrazione della prenotazione come bozza di servizio 20 minuti prima dell’inizio del servizio, limitando la libertà degli operatori NCC di erogare il servizio in tempi più rapidi. Inoltre, viene criticata la disposizione dell’articolo 4, comma 3, lett. b), che obbliga la coincidenza della partenza di un nuovo servizio con l’arrivo del precedente, creando di fatto un vincolo che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nel 2020. Viene contestato anche l’articolo 5, comma 3, che vieta di generare contemporaneamente più fogli di servizio, riducendo la flessibilità operativa degli NCC. Infine, viene sollevata una preoccupazione riguardo all’articolo 3, comma 3, che limita l’attivazione delle credenziali di accesso al sistema elettronico a un solo dispositivo, il che potrebbe compromettere l’operatività degli NCC in caso di malfunzionamento.
Il Tribunale ha ritenuto che tali disposizioni, pur perseguendo obiettivi come il contrasto all’abusivismo, non siano proporzionate e potrebbero arrecare danni concreti agli operatori NCC, in particolare per quanto riguarda la concorrenza nel settore. Per questo motivo, ha deciso di sospendere l’efficacia delle disposizioni contestate, fissando l’udienza di merito per il 4 giugno 2025.
In sintesi, il TAR ha sospeso l’efficacia delle norme impugnate, ritenendo che, almeno in questa fase cautelare, le restrizioni contenute nel decreto ministeriale potrebbero risultare non giustificate e sproporzionate rispetto agli obiettivi di legge.

Scarica l’ordinanza n. 241/2025

Scarica l’ordinanza n. 253/2025

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